Sconosciuti: Raitre non cerca Vip ma incredibili storie comuni


Simona Ercolani
è nota soprattutto per essere l’ideatrice di programmi come “Sfide“, ottimo format che racconta vite di sport, presentato dal 2012 da Alex Zanardi, e per essere tra gli autori di Chi l’ha visto.
Da tre anni ha fondato e dirige la Stand by Me, con la quale ha prodotto l’ultima novità in casa Raitre: Sconosciuti.

Si tratta di un incoraggiante esperimento di televisione diversa, che per una volta mette da parte le storie dei Vip, coi loro problemi surreali, e il loro lusso da sfoggiare, per entrare a piedi uniti nelle storie di vita quotidiana di un pezzo d’Italia reale.
Quelle che si raccontano sono vite difficili, ma, allo stesso tempo, pressoché normali (magari non troppo), storie forti ma di gente semplice, di quelle che potrebbero capitare a ciascuno di noi, e  che ci restituiscono emozioni, passioni, successi, sconfitte, voglia di riscatto.

La Raitre di Andrea Vianello non sta dando grandi risultati, nonostante angoscianti tentativi stile Masterpiece (per leggere la recensione clicca qui), ma stavolta forse ci siamo.
Attenzione, il programma non è privo di difetti, tra cui un’enfasi a volte eccessiva, un montaggio comunque teso all’empatia (anche se fatto veramente bene), ed una sottile sensazione di entrare in casa altrui.

Però lo stile è pulito, non è certo tv del dolore, esibizionismo, gente debole gettata in pasto al grande pubblico. Anzi, c’è garbo e c’è buongusto. E c’è la realtà, quella che spesso vorrebbero mostrarci nei cosiddetti reality, tutti poi costruiti a tavolino, e che invece ritrovi nella semplicità di chi non cerca il successo, ma , forse, solo di condividere la propria storia.

Simona Ercolani

Simona Ercolani

Gaia e Maurizio Galante sono due fratelli siciliani, originari di Castellammare del Golfo, e trasferiti da piccoli in Toscana, la cui vita è per la prima volta sconvolta nel 1992 (pochi mesi dopo le stragi di Capaci e via D’amelio) dall’omicidio dello zio.
Scopriranno successivamente che il brav’uomo si era reso disponibile con la polizia per ospitare un pentito di mafia, e Cosa Nostra non gliel’aveva perdonata.
Qualcosa si spezza in famiglia, i parenti non li vogliono più vedere, si chiudono nel proprio dolore, e i rapporti saltano. Il padre si ammala di tumore alla prostata, ma è forte e reagisce. Poco dopo alla madre diagnosticano un tumore al cervello, che inizia a devastarne le funzioni cognitive. Intanto entrambi i ragazzi chiudono le loro relazioni.

Poco dopo anche il padre torna in ospedale e presto muore.
La parte più triste del racconto forse è proprio la scena della madre che scambia la veglia funebre del marito per una festa di famiglia, e si aggira tra parenti ed amici in lutto, ridendo e scherzando, tutta felice.
I due fratelli troveranno comunque la forza per ricostruire la propria vita

Possiamo dire che per 23 minuti di fascia “acces prime time” la scelta è stata comunque ardita, e di questo si deve dare atto all’autrice e al direttore.
Sconosciuti” si lascia seguire, ti prende, e, nonostante qualche sbavatura, non è comunque melenso, e non cade nel fin troppo facile errore di trasformare in eroi, o peggio in personaggi, i propri protagonisti.

In fondo sono appunti di vita, racconti, forse schizzi di esistenze, che a qualcuno potrebbero anche non interessare, ma in una tv che ci racconta tutti i giorni che occhiali nuovi porta Lapo Elkann, o con chi va al ristorante la cugina di terzo grado di Belen Rodriguez, in cui i cosiddetti Vip si invitano l’un l’altro in trasmissione per farsi le marchette a vicenda (parafrasando, per educazione, il Mr Wolf di tarantiniana memoria) allora viva le storie dei Nip, quelle in cui la vita assomiglia alla vita, e non ad un party di beneficenza con paparazzi annessi.

Sconosciuti” va in onda dal lunedì al venerdì, alle 20:15 su Raitre.

Otello Piccoli

8 pensieri su “Sconosciuti: Raitre non cerca Vip ma incredibili storie comuni

  1. Un programma ‘centrato’ , non impegnativo ma che si vede volentieri in quei venti minuti che precedono la cena e che molti altri canali hanno provato a riempire, a mio avviso, con pochi risultati.
    E a dirla tutta fa piacere che ci sia una moltitudine silenziosa che ogni tanto arrivi alla ribalta per ricordarci che. Lapo El..che?’ chissenefrega.

    shera

    • ADESSO BASTA … IL PIU’ CRUENTO ED INUMANO ACCANIMENTO ( MOBBING O FORSE PEGGIO ) FATTO NASCERE E PROTRARRE IN AMBITI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA DI STATO E NON SOLO …
      GRAVI E VESSATORIE VICISSITUDINI DELL’ASSISTENTE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO SILVESTRO GIUSEPPE, CULMINATE ANCHE CON LA SUA DETENZIONE ( REGINA COELI ) CRONOLOGICAMENTE E DETTAGLIATAMENTE ESPOSTE FACENDO ANCHE NOMI E PRECISI RIFERIMENTI, SIN DALL’ANNO 1997 AD OGGI …
      UNA STORIA REALE E AGGHIACCIANTE CHE VI LASCERA’ INCREDULI E INQUIETI SINO ALL’ULTIMO FATTO …
      LA VITA DI UNA PERSONA ONESTA E DELLA SUA FAMIGLIA DEVASTATA DA UN MERO OSTINATO CAPRICCIO DI POTERE …
      RECATEVI SU http://WWW.LEGAL.IT IVI CLICCATE SU “FORUM”, POI SU “DIRITTO PENALE” E INFINE SUL MESSAGGIO: “PAZZO O PSEUDO TALE AD OGNI COSTO … AGGIORNAMENTO 4.0” ( quasi costanti aggiornamenti dalla quarta pagina, rimarrete basiti dell’avversa, violenta e incalzante sistematicità attuata nei confronti suoi e della figlia minore ) …
      AD OGGI E IN POCHI MESI VI SONO GIA’ STATE PIU’ DI 9.000 VISUALIZZAZIONI …
      E SE LO RITERRETE AIUTATELO E SOSTENETELO … ANCHE PER LE RELATIVE ( E COSPICUE ) SPESE DEBITORIE, LEGALI E DI SUSSISTENZA ( conseguite alla situazione esposta ) A CUI DEVE E DOVRA’ FARE FRONTE, FACENDO E FACENDO FARE RIFERIMENTO AD UN UFFICIO POSTALE E AL NUMERO DELLA SUA CARTA “POSTE PAY” 4023-6009-2627-6967 ( lo so che è una pugnetta la fila alla posta ma è per una giusta causa ).
      GRAZIE ( Giuseppe 349/6840211 e Mirella Greta ).

    • ADESSO BASTA … IL PIU’ CRUENTO ED INUMANO ACCANIMENTO ( MOBBING O FORSE PEGGIO ) FATTO NASCERE E PROTRARRE IN AMBITI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA DI STATO E NON SOLO …
      GRAVI E VESSATORIE VICISSITUDINI DELL’ASSISTENTE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO SILVESTRO GIUSEPPE, CULMINATE ANCHE CON LA SUA DETENZIONE ( REGINA COELI ) CRONOLOGICAMENTE E DETTAGLIATAMENTE ESPOSTE FACENDO ANCHE NOMI E PRECISI RIFERIMENTI, SIN DALL’ANNO 1997 AD OGGI …
      UNA STORIA REALE E AGGHIACCIANTE CHE VI LASCERA’ INCREDULI E INQUIETI SINO ALL’ULTIMO FATTO …
      LA VITA DI UNA PERSONA ONESTA E DELLA SUA FAMIGLIA DEVASTATA DA UN MERO OSTINATO CAPRICCIO DI POTERE …
      RECATEVI SU http://WWW.LEGAL.IT IVI CLICCATE SU “FORUM”, POI SU “DIRITTO PENALE” E INFINE SUL MESSAGGIO: “PAZZO O PSEUDO TALE AD OGNI COSTO … AGGIORNAMENTO 4.0” ( quasi costanti aggiornamenti dalla quarta pagina, rimarrete basiti dell’avversa, violenta e incalzante sistematicità attuata nei confronti suoi e della figlia minore ) …
      AD OGGI E IN POCHI MESI VI SONO GIA’ STATE PIU’ DI 9.000 VISUALIZZAZIONI …
      E SE LO RITERRETE AIUTATELO E SOSTENETELO … ANCHE PER LE RELATIVE ( E COSPICUE ) SPESE DEBITORIE, LEGALI E DI SUSSISTENZA ( conseguite alla situazione esposta ) A CUI DEVE E DOVRA’ FARE FRONTE, FACENDO E FACENDO FARE RIFERIMENTO AD UN UFFICIO POSTALE E AL NUMERO DELLA SUA CARTA “POSTE PAY” 4023-6009-2627-6967 ( lo so che è una pugnetta la fila alla posta ma è per una giusta causa ).
      GRAZIE ( Giuseppe 349/6840211 e Mirella Greta ).

  2. PAZZO O PSEUDO TALE AD OGNI COSTO Premessa 1 Nel raccontare quest’inusitata storia – però reale e ad oggi perdurante – vorrei anche conoscerne un avvocato, senza macchia e senza paura, a cui chiedere in merito non una consulenza ma bensì di essere fattivamente assistito per fini di risarcimento (in particolare) e di giustizia (?). Quindi avvisandolo che personale deviato dalla retta via istituzionale potrebbe allora avvicinarlo e propinandogli lusinghe, mezze verità e comportamenti di natura denigratoria/diffamatoria della mia persona tentare di indurlo a non occuparsi della mia situazione con deontologica correttezza. Nel caso, dovrebbe rispettosamente non calcolarli più di tanto. A chiacchiere si fanno più grandi e potenti di quanto realmente siano. Il fine reale di tali comportamenti è di di non far arrivare o sotto una corretta e onesta guida legale, appunto, questa imbarazzante e ingiustificabile situazione in un Tribunale. Esponendogli inoltre che quanto sotto esposto rappresenta solo la minima parte di quanto posto in essere, ovvero quella documentabile. Chiedendogli un contratto in cui siano chiari ed inequivocabili gli impegni di entrambi e pregandolo di poter remunerare la sua attività con una quota lite nella percentuale che riterrà più congrua ad esito favorevole. Chi sono Il sottoscritto Silvestro Giuseppe, nato a Napoli il 16/4/1965, residente in Roma a Via Augusto Genina civ. 10 (tel.: 349/6840211 e 06/87140906 e-mail: super_peppeniello@libero.it) unitamente con la propria figlia minore orfana di madre, svolgente la professione di poliziotto con il grado di Assistente Capo c/o l’Autocentro della Polizia di Stato, espone premessa 2 le seguenti inusitate e perduranti a catena da lustri vicissitudini lavorative in ambito POLIZIA DI STATO con anche le anomale vicende private che, motivatamente, si ritengono ad esse connesse (di cui effettuate segnalazioni all’A. G. Ordinaria) suggerendo, per le prime, di porre più che particolare attenzione/sensibilità non tanto a frequenza ed entità dei provvedimenti irrogati (eppur abnorme e meramente vessatoria/persecutoria) ma bensì al sistema – evidente e come diffusamente agevolato o tollerato e consolidato, di: travisamento ed ertefazione della realtà, nonché di sviamenti, induzioni, abusi, omissioni e strategiche cattiverie od indelicatezze – adottato per attivarle e condurle ad una sfavorevole conclusione nei suoi confronti per estrometterlo dal suo contesto lavorativo e parrebbe proprio con preferenza per il mezzo della patologia di natura psichica o anche di un eventuale gesto inconsulto (inesistente tra le opzioni dal sottoscritto) non potendo infatti non essere stata considerata ogni possibile conseguenza di un tal violento vessare. Fatti 1) Che il sottoscritto entrava a far parte della Polizia di Stato in data 9/05/1990, effettuava quindi il corso di sei mesi presso la Scuola di Polizia di Trieste ed al termine di questo veniva trasferito a Roma presso il Commissariato “Prati”; Qui si verificarono molteplici episodi di molestia/provocazione e gratuita intolleranza; 2) che nel 1992 il sottoscritto veniva trasferito presso il Reparto Volanti di Roma ove, dopo qualche tempo di soddisfacente attività, iniziarono lentamente a farsi sempre più evidenti e frequenti episodi di intolleranza nei suoi confronti come tendenti a isolarlo ed amarginarlo – in nessun modo giustificabili essendo questi persona osservante e con buoni comportamenti verso chiunque – ai quali lo stesso non dava però particolare peso non avendo allora intuito quale “pericoloso meccanismo” era stato attivato nei suoi confronti. Qui fu infondatamente accusato ed a sua insaputa, di attuare comportamenti anomali; 3) che presso il successivo ufficio di appartenenza (Ufficio Gabinetto della Questura di Roma) avendo lì avuto motivo di acquisire atti tra cui il Rapporto Informativo del Funzionario di Gabinetto Dott.ssa Franchini Lucia (doc. 1) il sottoscritto veniva a sapere che, con una riservata indirizzata al Questore di Roma dalla Dott.ssa Giovanna Petrocca, era stato accusato a sua insaputa, quindi privandolo del diritto alla difesa e con riferimento proprio a quel periodo di appartenenza (di cui sopra al punto 2) di essere stato egli stesso causa degli episodi di intolleranza. 4) ovviamente disposti tutti gli opportuni accertamenti del caso, apparve subito evidente l’infondatezza di tali assunti poiché non vennero adottati provvedimenti sul sottoscritto, che altrimenti risulterebbero agli atti. Qui non venne riconosciuta la sua buon attività lavoativa ma anzi formalmente denigrata; 5) che per tutto il periodo di servizio operativo svolto presso il Reparto Volanti (5 anni) al sottoscritto non fu aumentato il punteggio valutativo annuale (doc. 2) pur non avendo questi mai causato incidenti quando era impiegato come autista, né causato disservizi o problematiche di qualsivoglia altro genere quando era impiegato anche come capo pattuglia, né avuto inflitti particolari provvedimenti disciplinari a parte un banalissimo richiamo orale per l’alloggio trovato in lieve disordine a seguito di un controllo dell’allora Vice Dirigente Dr. Lucio Liberatore. Qui fu fatto oggetto di pretestuosi provvedimenti di aggregazione presso altri uffici; 6) che nel 1997 il sottoscritto veniva trasferito presso la Questura di Roma ed ivi assegnato all’Ufficio Telegrafo da dove però, dopo qualche mese, veniva autoritariamente spostato all’Ufficio Servizi e dopo poche settimane da lì all’Ufficio Posta sin a quando, con un messaggio urgente del 27/06/1998 – comunicatogli però per presa visione soltanto alle ore 18.00 circa del 30/6/1998, ossia poche ore prima dell’ora in cui l’ordine con questo impartito avrebbe dovuto risultare già eseguito (eppure essendo gli uffici in esso evidenziati situati tutti presso lo stesso edificio) – gli veniva anche autoritariamente chiesto di aggregarsi presso il Commissariato “Lido di Roma” (Ostia Antica) per tutta la durata del periodo estivo (doc. 4). 7) che per mera casualità (!) il sottoscritto cadeva malato da quella stessa sera del 30/06/1998 per “Faringo tracheite febbrile” e di seguito “Sindrome influenzale febbrile”, con totali sei giorni di prognosi scadenti il 05/07/1998 (doc. 5). Qui fu pretestuosamente avviato a sottoporsi a visita di natura psichica; 8) che rimessosi dal malessere – dopo avere per forza di eventi glissato l’ordine di aggregazione, che non poche difficoltà gli avrebbe comportato (in particolare familiari ed organizzative) – il sottoscritto riprese servizio presso l’ufficio di appartenenza (Ufficio Posta) in data 06/07/1998 con turno 8.00/14.00. Intorno alle ore 09.00 della stessa mattinata però, fu convocato dal Funzionario dell’Ufficio di Gabinetto Dott.ssa Lucia Franchini e da costei autoritariamente inviato all’Ufficio Sanitario Provinciale (situato c/o il piano soprastante) per farlo lì sottoporre a visita di natura psichica dal di lì Direttore Dr. Sacco Paolo (doc. 6). Qui gli si esposero i motivi di tale visita, di tutta evidenza pretestuosi e frutto di travisamenti; 9) nella stessa suddetta circostanza la Dott.ssa Franchini Lucia dava a conoscere al sottoscritto che tale decisione era stata adottata sulla base di gravi contenuti di due relazioni di servizio (doc. 7 e 8) dai quali però, lì permessane la visione insieme al Rapporto Informativo che le accompagnava (doc. 1) scaturirono solo travisamenti ed affermazioni meramente tendenziose prive di un qualsivoglia riscontro, nonché, in particolare, un eccezionale anomala similarità “paragonabile solo a un copia incolla” (!) sia nella forma che nell’indirizzo dei contenuti accusatori come anche, addirittura, nel descrivere un presumibile disturbo bipolare già bell’ e pronto (!) oltre ad un fatto in nessun modo verificatosi, ovvero di avere innescato un diverbio con un anziano impiegato delle Poste Italiane, dell’Ufficio di Piazza S. Silvestro, rispondente al nome di Ziantoni Renato. Questi stesso però, successivamente contattato dal sottoscritto presso tale sua sede di servizio al fine di capire cosa stesse succedendo, in presenza della propria Direttrice riferiva per iscritto dei suoi buoni e rispettosi comportamenti (doc. 9) come anche di non sapere nulla della vicenda. A nulla di concreto valse fare presente tale fatto e tale testimonianza, palesemente smentente le accuse. Qui si diede pretestuosamente inizio ai primi accertamenti psichiatrici; 10) che ottemperando all’ordine (verbale) della Dott.ssa Franchini Lucia il sottoscritto dovette quindi recarsi presso l’Ufficio Sanitario Provinciale per sottoporsi a visita; lì, dal Direttore Dr. Sacco Paolo, con fare eccessivamente frettoloso e un secco “mi dispiace adesso sta tutto a te”, veder disporre nei propri confronti accertamenti psichiatrici da effettuarsi c/o il Centro Medico Ospedaliero della Cecchignola in Roma, dal giorno seguente 07/07/1998 (doc. 6). 11) che con verbale del 9/07/1998 al sottoscritto venne quindi ritirata l’arma in dotazione personale, le manette ed il tesserino personale di riconoscimento quale appartenente alla Polizia di Stato (doc. 10). *** In tale periodo e per le conseguenza di tali fatti il sottoscritto dovette accusare la separazione dalla propria compagna e madre della prima figlia Rebecca, per non aver avuto più tempo da dedicare alla stessa. *** Qui si forzò un giudizio di inidoneità al servizio nella Polizia, infondato e infatti successivamente annullato dal T.A.R. Lazio; 12) Conclusi tali accertamenti psichiatrici, con decisione del 21/08/1998 forzata dal Dr. Sacco Paolo lì presente in commissione – inopportunamente, avendone lui stesso determinato l’interessamento (di cui al punto 10) – veniva dichiarata la temporanea inidoneità del sottoscritto al servizio d’istituto per 30 giorni in quanto asseritamente affetto da: “Tratti ipertimici del se con in atto lievi note disforiche da ricontrollare” (doc. 11). A tutela dei propri diritti il sottoscritto contattava allora il Prof. Maurizio Marasco che, messo a conoscenza dei fatti, dopo propri ampi accertamenti, con relazione clinica (doc. 16) gli permetteva di impugnare tale pretestuoso giudizio innanzi al T.A.R. Lazio ove, con Sentenza passata poi in giudicato, se ne deliberava infatti l’assoluta infondatezza (Sentenza 13155/1998 T.A.R. Lazio allegata). 13) tale iter di accertamenti psichiatrici veniva poi concluso in data 30/09/1998 con il seguente esito: “Idoneo al servizio nella Polizia di Stato” (doc. 12). Presso il C. M. O. di Roma Cecchignola fu quindi rilasciato al sottoscritto un foglio di uscita attestante tale idoneità con cui lo stesso poté riprendere il servizio nel ruolo di appartenenza (doc. 13); 14) che con verbale dell’1/10/1998 vennero quindi riconsegnati al sottoscritto armamento in dotazione individuale, manette e tessera personale di riconoscimento qual appartenente alla Polizia di Stato (doc. 14) però anche disposti accertamenti sul suddetto foglio di uscita (doc. 15) come a verificare eventuali contraffazioni (!). Qui fu evidenziata la pretestuosità delle diagnosi emesse sul sottoscritto; 15) che per l’appunto il Professor Maurizio Marasco, specialista il Neurologia e Psichiatria, incaricato di Psico-Patologia Forense presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma, accertava, in particolare, che: “… le varie diagnosi formulate dai sanitari che hanno posto in aspettativa forzata il Silvestro appaiono ictu – oculi pretestuose e nient’affatto indicative di patologia psichiatrica inquadrabile in una effettiva condizione di infermità mentale o disturbo di personalità o disagio emotivo …” (doc. 16). Qui fu instaurato un procedimento disciplinare sulla base di travisamenti e falsità; 16) che venti giorni dopo avere concluso i suddetti accertamenti psichiatrici (quelli effettuati presso il C.M.O.) a seguito di ulteriore ed avversa segnalazione dell’Ispettore Capo Ardolino Eligio Gaetano, in quanto già autore di una delle anzidette relazioni accusatorie (di cui sopra al punto 9) veniva notificato al sottoscritto un provvedimento disciplinare della pena pecuniaria con i seguenti motivi: “Comandato di servizio presso l’Ufficio Posta si rifiutava di registrare alcuni fax in giacenza, rivolgendosi in modo irriguardoso nei confronti del superiore che gli aveva impartito l’ordine.” (doc. 18). Seppur i fatti s’erano svolti alquanto differentemente – avendo fatto null’altro che presente al superiore gerarchico, con allora lì presente l’Agente Scelto Zanni Roberto (attualmente in forza presso l’Ufficio Servizi Tecnico Logistici di Forte Ostiense) che la postazione fax era già operativamente occupata dal Sovrintendente Agosta Armando e che pertanto non era possibile compiere un lavoro già effettuato – il sottoscritto ritenne comunque di non produrre ricorso avverso tale provvedimento per non rischiare di inasprire il già teso clima lavorativo, invano. Qui fu sottoposto ad un procedimento disciplinare pur risultando in malattia; 17) che poco tempo dopo veniva notificata al sottoscritto anche una lettera di contestazione di addebiti disciplinari, relativamente ad un asserito suo essersi assentato da un obiettivo di cui era stato incaricato della vigilanza (doc. 19). Avverso tali addebiti il sottoscritto produceva le deduzioni (doc. 20) con le quali, in particolare, esponeva che prima di intraprendere quel servizio di vigilanza aveva avvertito l’acutizzarsi di un preesistente malessere al punto tale da far ritenere opportuno a personale della Sala Operativa della Questura, contattato con il telefono cellulare, di richiedere per lo stesso l’accompagnamento al Pronto Soccorso del Policlinico “Umberto I °” a mezzo di ambulanza (doc. 21). In pratiche parole, il giorno in cui si sarebbe verificata la presunta mancanza è lo stesso della diagnosi e prognosi refertata presso tale Policlinico e tale assurdo fatto, ovvero di aver sottoposto il sottoscritto a procedimento disciplinare pur trovandosi questo in un accertato stato di malattia ed a riposo medico, verrà successivamente anche ripetuto (di cui sotto al punto 84). Comunque e discordantemente dalle accuse inizialmente formulate – avendolo in particolare invitato a giustificarsi in merito al fatto che sarebbe risultato assente presso l’obiettivo – il Questore infliggeva al sottoscritto una pena pecuniaria con invece i seguenti motivi: “Intraprendeva un servizio di vigilanza fissa in abiti civili. Nella circostanza si discostava dall’obiettivo da tutelare senza notiziare la Sala Operativa al fine di ottenere la temporanea sostituzione” (doc. 22). Anche in merito a questo provvedimento disciplinare il sottoscritto ritenne di non produrre ricorso per non inasprire il già teso clima lavorativo, invano. Qui fu proposto per un provvedimento disciplinare dalla stessa persona che decise il suo avvio ad effettuare accertamenti psichiatrici; 18) successivamente, con lettera del 15/2/1999 dell’Ufficio Sanitario Provinciale a firma del Dr. Sacco Paolo – che si rammenta essere colui che determinò l’inizio ed il proseguo degli accertamenti di natura psichica descritti nella presente – il sottoscritto veniva anche proposto per l’adozione di provvedimenti disciplinari (doc. 23) per avere inviato direttamente alla sua persona un telegramma (doc. 24) con cui chiedeva notizie in merito al rinnovo della propria patente ministeriale, scaduta da tempo e di cui la relativa richiesta in tal senso era rimasta senza risposta a più sollecitazioni. Qui fu convocato in sala medica per il rinnovo della patente ma lì, invece delle specifiche visite, fu pretestuosamente avviato ad effettuare accertamenti psichiatrici; 19) che a tale proposta per l’adozione di provvedimenti disciplinari non veniva dato seguito, ma meno di un mese dopo, con lettera datata 12/03/1999 del Direttore della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, venne disposto l’invio del sottoscritto presso l’Ufficio Sanitario Provinciale motivando che lì avrebbe dovuto essere sottoposto a visita per la convalida della sua patente ministeriale (doc. 25). Presso tale sede sanitaria tuttavia, anziché sottoporlo alle specifiche visite, gli fu notificato che avrebbe dovuto sottoporsi ad accertamenti psichiatrici presso il C.M.O. di Roma Cecchignola, il 15/3/1999, per asserite anomalie comportamentali (doc. 26); 20) ancora una volta però, gli accertamenti psichiatrici effettuati sulla persona del sottoscritto furono conclusi favorevolmente allo stesso in data 22/03/1999 con esito di sì idoneità al servizio nella Polizia di Stato (doc. 27). Qui fu ancora convocato per il rinnovo della patente ma lì, invece delle specifiche visite, fu per la seconda volta avviato ad effettuare accertamenti psichiatrici; 21) che trascorsi due giorni dalla notifica di tale favorevole esito di idoneità al servizio – con altro fax della Divisione Amministrativa e Sociale, questo datato 24/03/1999 – veniva disposto nei confronti del sottoscritto obbligo a ri-presentarsi presso l’Ufficio Sanitario Provinciale, alle ore 9.00 del giorno dopo 25/03/1999, per il rinnovo della patente ministeriale (doc. 28). Lì però, per la seconda volta, anziché sottoporlo alle specifiche visite, nei suoi confronti vennero disposti (dal Dr. Sacco Paolo) accertamenti ad indirizzo psichico da effettuare alle ore 9.00 del 25/06/1999 presso il proprio Ufficio Sanitario (doc. 29); 22) lì puntualmente presentatosi il sottoscritto vide disporre nei propri confronti e nella solita manciata di minuti, accertamenti psichiatrici da effettuarsi presso il Centro di Neurologia e Psicologia Medica di Viale Castro Pretorio in data 5/07/1999 (doc. 30); 23) che espletati anche tali ultimi accertamenti, con lettera datata 22/7/1999 del Centro di Neurologia e Psicologia Medica veniva emesso sul sottoscritto il seguente provvedimento medico legale: “Idoneo al servizio di Polizia. Non necessitano ulteriori controlli” (doc. 31); 24) che tale favorevole esito venne quindi trasmesso all’Ufficio Sanitario Provinciale nella persona del di lì Direttore Dr. Sacco Paolo il quale, ma solo dopo circa un mese, con lettera riservata del 30/8/1999 (doc. 32) lo comunicò alla Dott.ssa Valeria Delle Rose (Dirigente dell’Uff. Passaporti) che a sua volta avrebbe dovuto al più presto notificarlo al sottoscritto per il contestuale reimpiego dello stesso nel ruolo di appartenenza. Qui gli fu notificata la riconsegna dell’arma un minuto prima di ritirargliela nuovamente con un altra notifica; 25) ebbene tale favorevole esito veniva sì fatto notificare al sottoscritto dalla Dott.ssa Valeria Delle Rose, con contestuale restituzione dell’arma in dotazione individuale e quant’altro, però appena prima di rendere efficace nei suoi confronti, con una seconda notifica, un provvedimento di sospensione dal servizio (specificato al punto 26) che come ben si sa prevede oltre al forzato allontanamento dal posto di lavoro e il dimezzamento dello stipendio, anche il ritiro di quanto assegnato all’atto dell’assunzione, per l’appunto l’arma in dotazione individuale, la divisa e quant’altro. Qui fu proposto per la sospensione dal servizio anche dai sindacalisti incaricati della sua difesa; 26) infatti con una lettera di contestazione di addebiti del 28/5/1999 a firma del Dr. Domenico Sannino era stato aperto nei confronti del sottoscritto un procedimento disciplinare motivando che questi aveva riferito alla stampa notizie a carattere scandalistico (doc. 33 e 34). A conclusione del procedimento il sottoscritto fu proposto per sei mesi di sospensione dal servizio all’unanimità, ossia con partecipazione punitiva anche dei due sindacalisti che con funzioni di difesa componevano il Consiglio Provinciale di Disciplina (doc. 35). Tale proposta fu accolta ed inflitta al sottoscritto dal Capo della Polizia con notifica datata 12/11/1999 decorrente dal giorno seguente 13/11/1999, con il conseguente ritiro dell’arma che un minuto prima gli era stato ri-consegnata, della divisa e quant’altro (doc. 36). Qui gli bloccarono le ferie; 27) che una istanza di ferie prodotta del sottoscritto veniva inaspettatamente respinta dal Dirigente del suo ufficio di appartenenza Dott.ssa Valeria Delle Rose, seppur proprio da costei glie n’era stata assicurata la concessione (chiesta in considerazione del particolare periodo lavorativo) con le seguenti motivazioni: “Piano ferie modificato rispetto a quanto comunicato in precedenza, ho già pianificato per altri colleghi. Non è possibile concedere inoltre il periodo è troppo lungo.” (doc. 37). Qui sopraggiunse un poliziotto a casa sua senza preavviso e all’ora di pranzo per un notifica non urgente; 28) che il 24/02/2000, data relativa al periodo in cui il sottoscritto stava scontando il provvedimento di sospensione dal servizio e mentre si trovava in casa a pranzare con la compagna, sopraggiungeva senza preavviso un poliziotto che, con atteggiamenti autoritari ed alquanto perentori, gli notificava un invito a presentarsi presso il proprio Commissariato “San Basilio” per ragioni di giustizia (doc. 38). A seguito di tal inopportuno modo di agire – difatti sarebbe stato più che sufficiente un invito telefonico – la compagna del sottoscritto, allora al sesto mese di una gravidanza nient’affatto facile e memore delle precedenti vessazioni (anche dalla stessa in un certo qual modo vissute) ne ebbe a conseguire un lieve malore. Qui dovette accusare la separazione anche dalla propria seconda compagna; 29) che due mesi dopo, ossia nel Maggio del 2000, il sottoscritto dovette chiedere l’autorizzazione a fruire d’un alloggio per motivi di separazione da tale compagna – essendosi costei (comprensibilmente) stancata di dividerlo con problemi disciplinari/sanitari e soprattutto con tutte le intuibili conseguenze di questi, tra cui di natura economica per le varie spese di difesa e relative al non riuscire ad avere più tempo da dedicare alla stessa – successivamente assegnatogli presso la Caserma Davide Campari. Ma anche lì, suo malgrado, dopo breve tempo, iniziarono ad essere posti in essere nei suoi confronti i soliti comportamenti di gratuite accuse ed intolleranza. Qui fu falsamente accusato di comportamenti anomali e scorretti; 30) che con la relazione datata 19/04/2001 a firma del Sovrintendente Volo Pasquale (Responsabile della Caserma Davide Campari) il sottoscritto veniva indicato come autore di presunti danneggiamenti che tale superiore gerarchico dichiarò commessi presso il 5° piano della caserma, nonché di dispetti a danno del personale delle pulizie – il tutto senza sostegno di prove/testimonianze e finanche egli stesso ammettendo, in premessa: “Non ci sono prove concrete …” (doc. 39). Dopo aver espletato tutti i doverosi accertamenti, il Dirigente dell’Ufficio Servizi Tecnico Logistici al quale era stata indirizzata la relazione non reperì riscontro dal momento che non adottò provvedimenti nei confronti del sottoscritto, che altrimenti risulterebbero agli atti. Si evidenzia inoltre che il sottoscritto provvedeva a segnalare la realtà di quella situazione alloggiativa, ossia lo stato di estrema fatiscenza e possibile pericolo di alcune delle parti (doc. 40) dovuto ad incuria e di vecchia data piuttosto che agli asseriti atti vandalici (!). Qui fu falsamente accusato di gravissimi comportamenti e si impedì che i stessi venissero posti al vaglio dell’A. G. – dai stessi si fece conseguire la sua destituzione però annullata dal T.A.R.; 31) che nelle date 9/06/2001 e 12/06/2001 l’Assistente Abrugia Stefano (attualmente in servizio presso il poligono di tiro della Polizia Stradale di Via Magnasco civ. 60) – risaputo per essere amico del sopra nominato Sovrintendente Volo Pasquale ed alloggiato in una stanza posta fronte quella del sottoscritto presso il 5° piano di detta caserma – produceva due distinte relazioni di servizio con cui lo accusava: di aver infilato un pezzo di stuzzicadenti dentro la serratura della porta d’ingresso della propria stanza; di aver preso a calci la stessa porta; di averlo apostrofato con parole offensive; di averlo sbattuto addosso al muro; di averlo minacciato di entrargli nella stanza per tagliargli la gola; di avergli fatto recapitare un messaggio minaccioso (doc. 41 e 42). In realtà il sottoscritto non ha mai posto in essere tali aberranti comportamenti – questi, proprio perché tali, avrebbero allora dovuto essere immediatamente denunciati all’A. G. dall’Abrugia in primis per ben più seri e approfonditi accertamenti (!) ma ovviamente si preferì che ciò non si verificasse (doc. 43). Qui fu ancora falsamente accusato di attuare comportamenti anomali e scorretti; 32) con un altra relazione di servizio (doc. 44) questa datata 13/07/2001, anche indirizzata al Dirigente dell’Ufficio Servizi Tecnico Logistici, l’Isp. C. D’Alesio Claudio (responsabile della mensa sita presso il piano terra della Caserma Davide Campari) accusò il sottoscritto di attuare comportamenti scorretti sia verso i colleghi che il personale delle pulizie ivi lavorante. Anche in questo caso, dopo avere espletato ogni doveroso accertamento, non veniva reperito riscontro alcuno alle accuse non essendo stato adottato alcun provvedimento nei confronti del sottoscritto – che altrimenti risulterebbe agli atti. Qui fu falsamente accusato di attuare comportamenti gravi e scorretti; 33) con un altra relazione di servizio, sempre indirizzata al Dirigente dell’Uff. Servizi Tecnico Logistici dall’Ispettore D’Alesio Claudio, questa datata 16/07/2001, il sottoscritto veniva anche accusato di aver attuato comportamenti di natura vandalica e intimidatoria (doc. 45) ed anche qui chiamandolo in causa senza che vi fossero idonei elementi a supporto delle accuse. Ed anche in questo ennesimo caso, ovviamente effettuati tutti i doverosi accertamenti, non si reperiva riscontro alla segnalazione dal momento che non venivano adottati provvedimenti sul sottoscritto, che altrimenti risulterebbero agli atti. Qui fu avviato ad effettuare accertamenti psichiatrici senza prima accertare la fondatezza delle accuse; 34) che a seguito delle gravi accuse formulate dall’Assistente Abrugia Stefano (di cui al punto 31) ma senza ritenere proprio per ciò di doverne prima di tutto accertare la fondatezza (acclarata inesistente dal T.A.R. Lazio con la Sentenza 1519 del 2003) veniva tuttavia disposto il suo invio a visita presso l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura ove, per il 25/07/2001, si disposero nei suoi confronti accertamenti psichiatrici (gli ennesimi) da effettuarsi c/o il Centro di Neurologia e Psicologia Medica di Viale Castro Pretorio (doc. 46); 35) che medio tempore erano già in corso di espletamento tali accertamenti psichiatrici, sul sottoscritto veniva instaurata anche l’inchiesta disciplinare ai sensi dell’Art. 19, D.P.R. 737/1981, con notifica allo stesso di una lettera di contestazione di addebiti dell’11/8/2001 del Funzionario Istruttore Dr. Riccardo Buonocore (doc. 47). Qui veniva ancora sottoposto ad accertamenti psichiatrici; 36) che conclusi favorevolmente al sottoscritto anche tali accertamenti specialistici si determinò però per altre visite dello stesso genere da fargli effettuare in data 5/09/2001 presso il Centro di Neurologia e Psicologia Medica di Castro Pretorio (doc. 49) ed anche queste concluse favorevolmente allo stesso e per la sua sì idoneità al servizio nei ruoli della Polizia di Stato; Qui ancora venne sottoposto ad accertamenti psichiatrici, con evidenti strategie ad agevolarne la negativa conclusione; 37) pochi giorni dopo venne allora notificato al sottoscritto un ulteriore ordine di presentarsi all’Ufficio Sanitario Provinciale, alle ore 08.30 dell’1/10/2001, per lì essere sottoposto ad altri accertamenti (doc. 50). In tale sede furono ovviamente disposti accertamenti psichiatrici (!) da effettuarsi quella stessa mattina dell’1/10/2001 presso il suddetto Centro di Neurologia e Psicologia Medica – conclusi favorevolmente al sottoscritto. Proprio in merito a questi si deve però evidenziare che lì il sottoscritto venne posto in attesa per quasi 4 ore prima di essere chiamato a visita ed appena prima di varcare la soglia dell’ufficio dello psichiatra gli si parava improvvisamente innanzi il funzionario del Consiglio Provinciale di Disciplina Dr. Morelli Marco per notificargli – con svariati giorni di anticipo (!) – l’ordine ad ivi presentarsi, il 15/10/2001, per effettuare la trattazione orale del procedimento disciplinare istruito dal Dr. Riccardo Buonocore (doc. 51) poi finanche posticipata al giorno 22/10/2001 (doc. 52) nonostante la predetta modalità di notifica (!!). Qui non gli venne accordata una richiesta di udienza; 38) il sottoscritto, medio tempore procedeva la suddetta inchiesta istruita dal Dr. Riccardo Buonocore, con una lettera riservata datata 17/8/2001 chiedeva udienza al Capo della Polizia per esporgli quanto si stava verificando nel proprio ambito lavorativo – tale richiesta non veniva tuttavia esaudita per riferiti pressanti impegni (doc. 53). 39) che medio tempore, con relazione del 20/9/2001, il Dr. Riccardo Buonocore concludeva la propria inchiesta riferendo: “Sono stati sentiti a verbale tutti gli alloggiati al 5° piano della Caserma Davide Campari” e “Non sono emerse testimonianze dirette circa i fatti avvenuti il 9 Giugno scorso” e “Circa il comportamento tenuto dal Silvestro presso la Caserma Davide Campari si segnalano due episodi rappresentati dai testi Pastura Gaetano e Principale Walter” ed infine “Nulla è emerso dall’esame del fascicolo personale” (doc. 54). 40) che dalla visione di tali risultanze e con un po’ di scrupolo anche delle dichiarazioni rese a verbale dai testi ivi nominati Pastura Gaetano e Principale Walter, come anche di tutti gli alloggiati al 5° piano della Caserma Davide Campari (doc. 55) avrebbe dovuto risultare più che evidente: l’assoluta non corrispondenza con la realtà delle affermazioni dell’Assistente Abrugia Stefano, l’assoluta estraneità del sottoscritto ai fatti contestati ed una tendenziosa allusività, sfavorevole allo stesso, posta in essere dal Funzionario Istruttore Dr. Riccardo Buonocore, non avendo, nel caso di specie, né il Pastura né il Principale riferito niente di che nei suoi confronti. Qui il Questore di Roma lo deferì alla disciplinare pur non essendovene i presupposti; Il Questore di Roma riteneva comunque di deferire il sottoscritto al giudizio del Consiglio Provinciale di Disciplina (doc. 56). Qui ancora sopraggiunsero a casa sua senza alcun preavviso ed all’ora di pranzo per un notifica (2^ volta); 41) che alle ore 12.40 del 15/10/2001 – per la seconda volta mentre si trovava a pranzare insieme con la propria compagna e figlia ed ancora senza alcun preavviso – sopraggiungeva presso l’abitazione del sottoscritto personale della Questura di Roma per notificargli che, alle ore 9.00 del giorno 22/10/2001, avrebbe dovuto presentarsi presso il Consiglio Provinciale di Disciplina per trattare il procedimento disciplinare istruito dal Dr. Riccardo Buonocore (doc. 57). Qui fu posto in attesa per quasi quattro ore prima di effettuargli una banale notifica; 42) che il sottoscritto si presentava puntualmente presso il Consiglio Provinciale di Disciplina ma lì giunto, dopo essere stato posto in attesa per quasi quattro ore, con notifica effettuata allo stesso dalla Dott.ssa Rosaria Placanica, alle ore 12.25 del 22/10/2001, tale trattazione venne addirittura posticipata al 25/10/2001 (doc. 58). Qui vennero palesemente travisate risultanze istruttorie; 43) con deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina, riunito in tale data del 25/10/2001 – con la quale, tra le altre, si era incappati nella manifesta irrazionalità o nel travisamento dei fatti asserendo che: “… dalle dichiarazioni rese dal Cappello Giuseppe e dal Pastura Gaetano risulta che l’Agente Scelto Silvestro Giuseppe ha comportamenti che rivelano mancanza del senso morale …” e che “… dall’inchiesta del Funzionario Istruttore emerge a carico dell’inquisito la responsabilità di quanto avvenuto all’interno della Caserma Davide Campari il 9 Giugno 2001 verso le ore 22.00 nei confronti dell’Assistente Abrugia Stefano” (non corrispondendo ciò a realtà) – a maggioranza di 3/5 il sottoscritto veniva proposto per la destituzione (doc. 59); 44) che senza ritenere di dover entrare nel merito di tale estrema proposta disciplinare (proprio perché si stava privando un padre di famiglia del suo lavoro) ovvero senza ritenere di doverne valutare le basi, con Decreto del Capo della Polizia dell’8/11/2001 il sottoscritto veniva destituito dalla Polizia di Stato con notifica decorrente dal giorno seguente 19/11/2001 (doc. 60). Qui si instaurò nei suoi confronti un procedimento disciplinare pur avendolo già destituito; 45) medio tempore che il sottoscritto si trovava già da giorni nella condizione di poliziotto destituito a tutti gli effetti – con ulteriore ed inopportuna lettera di contestazione di addebiti, questa del 9/11/2001, notificatagli il 25/11/2001 a mezzo Racc. a/r presso l’abitazione dei genitori (sita ad Arzano, Napoli) – incredibilmente ricevette la comunicazione dell’apertura di un procedimento disciplinare con l’accusa di non avere ottemperato ad un invito di tagliarsi i capelli (doc. 61); 46) sebbene non più appartenente alla Polizia di Stato ma avendo proprio perciò prodotto ricorso al T.A.R. Lazio e quindi per non incappare in procedimenti disciplinari in sospeso eventualmente avesse vinto la causa per la riammissione in servizio – il sottoscritto produceva le proprie deduzioni (doc. 62) nei tempi ed anch’egli a mezzo Raccomandata a/r. Solo dopo averle ricevute il Questore archiviò il procedimento, ma con riserva di riesaminarlo qualora fosse rivissuto il rapporto di impiego (doc. 63). Qui il T.A.R. smascherò la grave illegittimità del provvedimento di destituzione; 47) che ovviamente il sottoscritto avversava anche il provvedimento di destituzione al T.A.R. Lazio, il quale, con la Sentenza 1519/2003, accertava che: “Emerge la non coincidenza o corrispondenza tra i fatti addebitati e sanzionati dalla norma, di cui è stata contestata la violazione e quelli accertati in sede di istruttoria e tale circostanza, oltre a riflettersi sulla motivazione del provvedimento impugnato inficia la contestata sanzione di destituzione anche sotto il profilo della manifesta irrazionalità o del travisamento dei fatti” (Sentenza allegata). Tale Sentenza passava in giudicato. Qui si dispose illegittimamente la sua sottoposizione ad accertamenti attitudinali; 48) con Decreto del Ministero dell’Interno dell’8/05/2003 (doc. 64) fu quindi disposta la riammissione in servizio del sottoscritto con decorrenza 24/5/2003 ma anche la sua ri-sottoposizione ad accertamenti attitudinali il 26/5/2003, ignorando che in tal senso la normativa vigente in materia (Art. 25, comma 2 Legge 121 del 1981 e Art. 9, D.P.R. del 25/12/1983, n. 904) prevede che: “Relativamente ai soggetti che espletano funzioni di Polizia, nel corso del rapporto d’impiego l’Amministrazione può, d’ufficio, verificare l’idoneità psico-fisica al servizio e non quella attitudinale”. Il sottoscritto si sottoponeva comunque agli accertamenti attitudinali per non rischiare d’inasprire il clima lavorativo, invano. Qui travisando la realtà fu negata la sua attitudine ai servizi di Polizia; 49) presso tale centro psicotecnico, a seguito degli accertamenti, illegittimi, effettuati nella data del 27/5/2003, si giungeva ad un giudizio, illegittimo, di inidoneità attitudinale del sottoscritto ai servizi di Polizia (doc. 65) per asserita carenza di uno dei requisiti di cui all’Art. 25, comma 2, Legge 121/1981. Ebbene, preso debitamente atto della gravissima ed inusitata situazione lavorativa subita e tollerata dal sottoscritto per circa venti anni e di cui nella presente viene esposta solo la minima parte inconfutabile, si riportano appresso nella sostanza, per le opportune considerazioni, alcuni dei giudizi con cui si andò a giustificare il suddetto provvedimento di inidoneità attitudinale: “… acritico nel valutare le proprie esperienze, tende ad assumere atteggiamenti vittimistici …” e “… si delinea una iperemotività che lo rende facilmente reattivo se contrastato o sotto stress …l’autocontrollo è insoddisfacente rispetto alle mansioni proprie dell’Agente di Polizia …” e “… inadeguato contenimento della tensione del momento …” e “… ambivalente e demotivato rispetto all’Amministrazione e ad un suo nuovo possibile impegno in Polizia …” no commemt!. Qui fu nuovamente illegittimamente destituito (dopo tre giorni dall’averlo riammesso); 50) quindi a seguito del suddetto giudizio di inidoneità attitudinale del 27/05/2013, in data 28/05/2003 si notificava al sottoscritto un provvedimento del Ministero dell’Interno con il quale si dispose nei suoi confronti la cessazione del servizio a decorrere dal giorno seguente 29/05/2013 (doc. 66). In poche pratiche parole, dopo cinque giorni dalla sua riammissione in servizio, disposta tre mesi dopo il deposito della relativa Sentenza T.A.R. Lazio (di cui su al punto 48) il sottoscritto fu nuovamente ed illegittimamente cacciato dalla Polizia di Stato in un solo giorno – che efficienza (!); 51) avverso il suddetto giudizio d’inidoneità attitudinale ed il relativo provvedimento di cessazione del servizio – ancora in strenua difesa del proprio posto di lavoro – il sottoscritto produceva nuovamente ricorso al T.A.R. Lazio per chiederne l’annullamento previa sospensione cautelare. Qui fu ancora riconosciuta dal T.A.R. l’illegittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione; 52) che ravvisandone i presupposti, con l’Ordinanza 5093/2003 del 16/10/2003 il T.A.R. Lazio accolse la suddetta domanda incidentale di sospensione (Ordinanza allegata) e con seguente Sentenza 2707 del 12/04/2006 anche il rispettivo ricorso trovò accoglimento avendosi accertato l’assoluta illegittimità del provvedimento di cessazione del servizio (Sentenza allegata). Tale Sentenza passava in giudicato. Qui fu rimmesso con estremo lassismo ed ancora sottoposto ad illegittimi accertamenti di natura psichica; 53) che in esecuzione di tale Ordinanza T.A.R. Lazio ma solo dopo ben tredici mesi dal suo deposito (!) con Decreto del Ministero dell’Interno dell’8/11/2004 veniva disposta la riammissione in servizio del sottoscritto con decorrenza dal 20/11/2004 anziché come avrebbe dovuto essere dal 29/5/2003 (anche questo incredibile fatto veniva impugnato con atto di motivi aggiunti, accolti con la suddetta Sentenza T.A.R. Lazio 2707/2006) e contestualmente la sua ri-sottoposizione ad accertamenti psico-fisici in data 22/11/2004 (doc. 67) ignorando però che (come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. IV ^, Ord. 2958 del 24/6/2004) “L’Amministrazione può, durante lo svolgimento del servizio, disporre una verifica del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali ma solo quando vengano in rilievo elementi sintomatici che inducano a dubitare della permanenza dei requisiti stessi, ma non quando si tratti di riammettere in servizio il dipendente a seguito di provvedimenti giurisdizionali a lui favorevoli, apparendo altrimenti il comportamento della P. A. come palesemente volto ad eluderli (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV ^, Ordinanza 2712/2004 dell’8/06/2004)”. Il sottoscritto si sottopose comunque agli accertamenti psico-fisici per non rischiare d’inasprire il clima lavorativo, ancora invano (!). Qui gli fecero attendere gli esiti degli accertamenti psichiatrici per quasi 4 mesi proprio perché a lui favorevoli e nel mentre lo impigarono a far meno di nulla; 54) una volta conclusi, del relativo esito il sottoscritto veniva costretto ad attenderne notifica per quasi quattro mesi parcheggiato presso l’Ufficio Personale della Questura di Roma (sito a Via Statilia) privo di divisa, privo del tesserino personale di riconoscimento qual appartenente alla Polizia di Stato, privo dell’armamento individuale, senza mansioni/incarichi e senza neanche vedersi attribuire il primo vitale ed atteso stipendio – infatti dovette chiedere un prestito alla Prefettura tramite il Dr. Scalzo (allora in servizio c/o la Caserma Statilia) – prima di vedersi notificare il seguente provvedimento medico legale: “Idoneo al servizio di Istituto” (doc. 68). Qui vi fu una palese omissione di atti d’ufficio; 55) che infatti tale esito veniva notificato al sottoscritto in data 07/03/2005, dopo più solleciti (doc. 69) dal Sovrintendente Capo Marmo Francesco Antonio Responsabile del suddetto Ufficio Personale della Questura di Roma (doc. 70) quando però i relativi accertamenti psico-fisici erano già stati ultimati da più di tra mesi, ovvero in data 25/11/2004. Tale fatto, già di per se assolutamente anomalo, si verificò nonostante che con il fax datato 7/12/2004 – indirizzato al suddetto Ufficio Personale (presso cui il sottoscritto era parcheggiato) all’Ufficio Servizi Tecnico Logistici e all’Ufficio Amministrativo Contabile – l’allora Questore di Roma comunicava: “Il Ministero dell’Interno, con provvedimento 333.D/0168592 dell’8/11/2004, ha disposto la riammissione in servizio a tutti gli effetti dal 20/11/2001, dell’Ag. Scelto della P. di S. Silvestro Giuseppe …” (doc. 71). Qui fu armato ma non reso riconoscibile come appartenente alla Polizia di Stato; 56) dopo che la comunicazione di essere stato giudicato sì idoneo al servizio d’istituto gli era stata alla buon ora notificata, il sottoscritto fu quindi provvisto della divisa e dell’arma in dotazione individuale, nonché della placca metallica ma non del tesserino di riconoscimento qual appartenente alla Polizia di Stato, ovvero era stato armato ma non reso debitamente identificabile come titolato al porto di un arma da fuoco (!). Qui fu invece reso malamente riconoscibile; 57) dopo avere fatto presente tale problema di riconoscibilità veniva rilasciato al sottoscritto un foglio di identificazione formato A/4 con intestazione della Questura di Roma, che però risultava inidoneo per alcuni dati personali dello stesso erroneamente dattiloscritti al suo interno (doc. 72). Soltanto dopo giorni, dovendo probabilmente riflettersi sul da farsi (!) tali errori furono sbianchettati e corretti a mano e così dovette tenerselo il sottoscritto per circa due anni. Nel corso di tale periodo si verificarono circostanze in cui il sottoscritto, ovviamente tenuto a farsi riconoscere prima di accedere armato in strutture militari o di Polizia, dovette attendere temporalmente lunghi accertamenti e ancor di più se effettuati durante il fine settimana, innanzi ad imbarazzanti scene di evidente e comprensibile incredulità non avendo nessuno mai dato cenno di avere mai visto un tale genere di (inappropiato) documento di riconoscimento di un appartenente alla Polizia di Stato, peraltro con sopra apposti sbianchettamenti e correzioni. Qui si instaurò un pretestuoso procedimento di allontanamento; 58) che con lettera datata 03/03/2005, quindi prodotta 4 giorni prima che fosse alla buon ora effettuata la notifica al sottoscritto del suddetto favorevole giudizio di idoneità al servizio di Polizia (di cui su al punto 55) il Questore di Roma – esponendo di vicende lavorative per le quali non era stata accertata la responsabilità del sottoscritto (proprio perché inesistente); esponendo di vicende lavorative prive della precisa e specifica indicazione di quale fosse il fatto, oggettivamente accertato ed eventualmente valutato a carico del sottoscritto; esponendo di provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del sottoscritto seppur annullati dal T.A.R. Lazio con Sentenze passate in giudicato; esponendo di proprie conclusioni, in merito alla recidiva e alla gravità dei fatti, assolutamente errate ed abnormi; esponendo di vicende lavorative pregresse ed ininfluenti rispetto alla fattispecie del trasferimento di ufficio d’autorità – proponeva l’allontanamento del sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 55 del D.P.R. 335 del 1982 (doc. 73). Qui si palesa inconfutabilmente la pretestuosità di tale procedimento di allontanamento; 59) che oltre a quanto appena detto, che già da se dovrebbe far seriamente riflettere (!) si evidenzia che essendo il sottoscritto materialmente rientrato in servizio in data 20/11/2004, su Sentenza T.A.R. Lazio e conseguente decreto di riammissione del Ministero Interno ed essendo tale proposta di trasferimento di ufficio d’autorità datata 3/03/2005, i fatti a cui si avrebbe voluto ricondurre l’esigenza sottesa alla richiesta in questione avrebbero dovuto verificarsi nel periodo, in realtà troppo breve, interposto tra le predette date del 20/11/2004 e 3/03/2005 (!). Qui venivano accertati i danni subiti dalla figlia; 60) che in merito il sottoscritto produceva ovviamente anche le deduzioni (doc. 75) con cui esponeva la propria difesa e di lievi problematiche a carico della propria figlia Mirella Greta, allora di 5 anni di età ed infatti – nel periodo in cui lo stesso era stato privato del proprio lavoro, illegittimamente e di conseguenza costretto per quasi 4 anni a starsene lontano da tale figlia, essendosi dovuto trasferire per necessità di sussistenza in Arzano provincia di Napoli, dai genitori – un medico specialista ebbe modo di accertare sulla stessa: “… una certa ansia rispetto ai distacchi e alla imprevedibilità delle presenza o assenza delle persone …”; 61) che nonostante tutto tale proposta di allontanamento fu comunque accolta (doc. 74) e il sottoscritto trasferito – no comment!. Qui anomali impedimenti posti innanzi a suoi legittimi tentativi di produrre deduzioni nell’ultimo giorno utile; 62) che il tentativo del sottoscritto di produrre tali deduzioni (al punto 60) nell’ultimo giorno utile rispetto al termine ex Lege, veniva fatto impietosamente arginare da colleghi e superiori gerarchici in alquanto inusitate difficoltà e procedure – proprio perciò, mal tollerando situazioni poco chiare, ritenne questi di esporre ai propri vertici tali fatti con un atto di relazione (doc. 76) che però non fu degnato né di chiarimenti né tanto meno di un qualsivoglia riscontro. Qui pretestuose ed infondate motivazioni addotte al provvedimento di allontanamento; 63) che il suddetto procedimento di trasferimento di ufficio d’autorità – protratto ben oltre quattro mesi rispetto al termine ultimo ex Lege – veniva concluso con la notifica al sottoscritto di un provvedimento del Capo della Polizia datato 15/03/2006 (doc. 77) con cui lo si trasferiva presso l’Ufficio della Polizia di Frontiera dello Scalo Marittimo di Civitavecchia esponendo con evidente pretestuosità di due propri decreti (destituzione e cessazione del servizio) annullati però dal T.A.R. Lazio con Sentenze passate in giudicato; di altri due propri decreti (questi di riammissione in servizio) emessi in ottemperanza di tali Sentenze; di una nota con cui, a seguito della favorevole dichiarazione d’idoneità al servizio d’istituto emessa dalla commissione medico legale, il Questore di Roma segnalava una ritenuta opportunità di allontanarlo dall’ufficio (?); di vicende lavorative pregresse ed ininfluenti rispetto alla fattispecie del trasferimento di ufficio d’autorità; di vicende lavorative per le quali non era mai stata accertata la colpevolezza del sottoscritto (proprio perché inesistente); di conclusioni in merito a recidiva e gravità dei fatti assolutamente errate ed abnormi; di vicende lavorative riportate con gravissime inesattezze; di vicende lavorative prive della precisa e specifica indicazione di quale fosse il fatto, oggettivamente accertato ed eventualmente valutato a carico del sottoscritto. Tale provvedimento veniva notificato al sottoscritto il 18/4/2006 con decorrenza 19/4/2006 – avverso veniva prodotto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio e chiesta fissazione di pubblica udienza; 64) che relativamente a tali provvedimenti la Giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sentenza n. 2824 del 10/02/2009) ha opportunamente chiarito che: “… la natura ampiamente discrezionale dell’atto cui si collega l’allontanamento dall’Ufficio impone all’Amministrazione adeguata e congrua motivazione sull’esistenza oggettiva dei fatti impeditivi della permanenza in sede, sul nocumento che si riflette sulla funzionalità ed il prestigio dell’ufficio, sul nesso di correlazione fra la situazione di grave conflittualità e la condotta tenuta dal dipendente …”. Adeguata e congrua motivazione che, ovviamente, così come previsto non potè essere fornita proprio perché inesistente (sic!); 65) che medio tempore, il 15/2/2006, veniva notificata al sottoscritto un altra lettera di contestazione di addebiti, questa del Dr. Erminio Massimo Fiore, con contestuale avvio di procedimento un disciplinare ai sensi dell’Art. 19 del D.P.R. 737 del 1981 (doc. 78). Questa volta le accuse erano: a) di aver spedito un plico anonimo al Questore di Roma e di averne successivamente disconosciuto la paternità innanzi a due superiori gerarchici in due distinte circostanze; b) di aver tenuto una persistente e riprovevole condotta dopo che erano stati già adottati nei suoi confronti altri provvedimenti disciplinari – accusa infondata ictu oculi posto che il T.A.R. Lazio aveva annullato gli ultimi provvedimenti disciplinari (di destituzione e cessazione del servizio) e pertanto quello più recente risaliva a sette anni addietro (!). In merito alle accuse il sottoscritto produceva le deduzioni (doc. 79). Qui evidenti tentativi di pilotare un procedimento disciplinare a suo sfavore; 66) con tali deduzioni il sottoscritto esponeva anche fatti fuori da ogni regola e con i quali, di fatto, si era pilotato il procedimento a suo sfavore: a) con lettera datata 9/11/2005 dell’Ufficio del Personale della Questura a firma del Dirigente Dott.ssa Agnese Cedrone, venne formalmente richiesto: “… di far produrre una relazione di servizio da coloro che manualmente hanno compiuto tal operazione dalla quale si evinca la corrispondenza tra la busta e il contenuto …” (doc. 80) ossia fu chiesto di riferire i fatti non per come realmente si erano verificati ma bensì in maniera tale da consentire, legittimamente, di formulare e sostenere determinate accuse nei confronti del sottoscritto; b) con lettera dell’8/11/2005 dell’Ufficio di Disciplina della Questura a firma del Dirigente Dr. Mauro Frisciotti, indirizzata al Dirigente del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, nel richiedere un raffronto tra un foglio notizie precedentemente compilato dal sottoscritto e la calligrafia apposta sopra la busta (di cui su al punto a) fu dichiarato che: “… l’ipotizzato mittente del plico indirizzato al Sig. Questore, contenente numerosi atti riservati afferenti allo stesso, interpellato personalmeje, ne ha oggi disconosciuto la paternità” (doc. 81). Ebbene tale dichiarazione, non corrispondendo alla realtà, con altri fatti di rilievo veniva fatta oggetto di denuncia – querela alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario (doc. omissis); c) con altra lettera del Dirigente dell’Ufficio Personale della Questura di Roma Dr.ssa Agnese Cedrone, questa datata 12/12/2005 – indirizzata al Dirigente dell’ufficio di appartenenza del sottoscritto come nel tentativo di riparare la dichiarazione del proprio collega (di cui sopra al punto 66/b) – fu chiesto di far redigere al sottoscritto: “… un apposita dichiarazione nella quale confermi di disconoscere la paternità del plico” (doc. 82). A seguito di tale richiesta il sottoscritto veniva quindi convocato dal Dr. Parisi Domenico e da questi reso sommariamente edotto dei contenuti della stessa per poi essere di seguito invitato, con decisione, a produrre in merito una relazione – che ovviamente gli veniva prodotta (doc. 83) ma però ribadendo di non avere inviato nessun plico al Questore di Roma e null’altro di più poiché lo stesso mai avrebbe potuto confermare un disconoscimento di paternità mai effettuato – come contrariamente dichiarato dal Dr. Frisciotti Mauro; 67) che successivamente il Dr. Erminio Massimo Fiore concludeva le proprie indagini e ne riferiva al Questore con la relazione del 6/04/2006, esponendo però in questa esiti ritenuti ben poco fondati ed in conclusione velati suggerimenti ad avviare sul sottoscritto vie di indagine psichica (!) e senza far alcun accenno agli incredibili fatti sopra descritti eppur chiaramente espostigli nelle deduzioni (doc. 84). Da qui il sottoscritto rimaneva in attesa di essere convocato per la relativa trattazione orale. *** In generale “il suggerimento” ed una certa compiacenza da parte di chi lo riceve, si ritiene sia la principale azione attuata ancor oggi da chi discretamente e acerrimamente interessato/impegnato acché si creino l’indispensabili basi sulle quali costruire l’estromissione del sottoscritto dal contesto lavorativo della Polizia di Stato (di cui alle denunce – querele già prodotte all’A. G.) o peggio, non potendo come già spiegato non essere stata considerata ogni possibile conseguenza di tal violento vessare *** Qui dei poliziotti effettuarono una notifica a suo padre seppur fosse di tutta evidenza il suo grave stato di salute; 68) Che medio tempore con decorrenza dal 20/04/2006, ovvero dal giorno dopo essere stato trasferito presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia, il Dirigente di quell’Ufficio accordò al sottoscritto 20 giorni di congedo straordinario speciale ai sensi dell’Art.15, Legge 395 del 31/7/1995 (doc. 85). Il sottoscritto utilizzava tale periodo di congedo per organizzarsi relativamente al trasferimento e per recarsi dalla figlia Rebecca residente a Belgrado (Serbia). Ebbene proprio mentre il sottoscritto si trovava in tale città Balcanica veniva contattato dalla madre e con evidente preoccupazione messo a conoscenza di 2 poliziotti del Commissariato di Frattamaggiore (Napoli) che si sarebbero recati presso l’abitazione della stessa ad Arzano (Napoli) per una notifica; lì tali poliziotti, da costei portati a conoscere della sua assenza per i sopra specificati motivi, avrebbero allora insistito per effettuare la notifica al marito (nato nel 1933, padre del sottoscritto) seppure fosse di tutta evidenza il suo gravissimo stato di malattia di cui, in particolare, arteriosclerosi cerebrale e una condizione diabetica con annessa parziale cecità. Praticamente tali poliziotti effettuarono la notifica a un moribondo che neanche nulla vide e comprese di ciò che firmò, essendo le sue condizioni generali di salute state definite scadute da personale medico dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. Per tali motivi il ricorrente produceva in data 12/05/2006 una relazione che indirizzata ai propri vertici per ottenere soddisfazione con qualche chiarimento (doc. 86) anche questa lasciata senza riscontro; 69) che il 10/05/2006 veniva notificato al sottoscritto di doversi presentare alle ore 9.00 del 5/05/2006 c/o il Consiglio Provinciale di Disciplina per lì trattare oralmente il suddetto procedimento disciplinare istruito dal Dr. Erminio Massimo Fiore (doc. 87) – insomma il sottoscritto avrebbe dovuto effettuare la trattazione orale in una giornata già trascorsa (!). Con altra notifica, successiva nella stessa giornata e quindi ancora datata 10/05/2006, gli veniva invece comunicato di presentarvisi invece alle ore 9.00 del 16/5/2006 (doc. 88); Qui nel mentre veniva assistito da personale medico sopraggiungeva personale esterno per una notifica di natura disciplinare; 70) che in tale data del 16/5/2006 però, il sottoscritto doveva comunicare a personale di Segreteria del Consiglio Provinciale di Disciplina di essere impossibilitato ad ivi presentarsi per problemi di salute e che perciò si sarebbe recato c/o la Sala Medica della Caserma Statilia per eventuali terapie e prognosi – ebbene proprio presso tale sala, mentre il sottoscritto era assistito da personale medico, sopraggiunse il Dr. Claudio Cacace (segretario c/o tale sede di giudizio) che con apparente noncuranza per il frangente gli notificava il posticipo della trattazione orale al 29/05/2006 (doc. 89); 71) il sottoscritto ottemperava ma lì, presso la segreteria, dopo un ora di attesa e gli andò di lusso (!) con notifica del effettuata dalla Dott.ssa Ornella De Santis tale trattazione orale e nonostante le su descritta inopportuna modalità e presumibile urgenza, veniva addirittura posticipata all’8/6/2006 (doc. 90). In tale ultima data la trattazione orale veniva effettuata. Seguì proposta di infliggere al sottoscritto la pena pecuniaria, successivamente accolta dal Capo della Polizia con Decreto del 24/07/2006 (doc. 91). Avverso tale provvedimento il sottoscritto ricorreva al T.A.R. Lazio; Qui seppur manifestava di stare male gli venivano rifiutati i giorni di riposo medico; 72) che successivamente, il 23/9/2006, accusando dolore alla schiena, il sottoscritto si recava presso la Sala Medica della Caserma Statilia ove gli fu diagnosticato: “Lombalgia in soggetto con discopatia L 4 – L 5” con prognosi di tre giorni. Il sottoscritto avvisava quindi l’ufficio di appartenenza della propria impossibilità a recarsi in servizio, ovvero di tale diagnosi/prognosi e che si sarebbe quindi recato presso il domicilio dei propri genitori in Arzano (Napoli) per meglio curarsi e riposare. Decorso tale periodo di prognosi ma accusando ancora dolore, il 26/9/2006 il sottoscritto avvisava chi del proprio ufficio di appartenenza che si sarebbe quindi recato presso la Sala Medica della Questura di Napoli per lì ottenere eventuale ulteriore terapia e prognosi. In tale sede però, il Medico Capo Dr. Festa Giuseppe – seppur il sottoscritto gli esponeva di accusare dolore nella zona lombare della schiena e della suddetta diagnosi come anche di un attinente patologia precedentemente riscontrata da sanitari del C.M.O. di Roma Cecchignola (doc. 92) – ritenne questi, ostinatamente, di giudicarlo idoneo al servizio con decorrenza da quello stesso giorno del 26/09/2006 (doc. 93). Non avendo ottenuto neanche una terapia atta a lenire il dolore non appena usciva dalla Sala Medica il sottoscritto doveva recarsi presso il vicino Pronto Soccorso dell’A.S.L. Napoli 1, Regione Campania, Presidio Ospedaliero “S. Giovanni Bosco” ove, dal Dirigente Medico Dr. Scalera Giuseppe, gli veniva diagnosticata una: “Lombosciatalgia acuta” con prognosi di 2 giorni e prescritta una farmaco terapia con il “Niflam” da eseguire per sei giorni (doc. 94). Ottenuta la terapia, il sottoscritto riteneva però di non fruire di tali giorni di prognosi per non rischiare suo malgrado di creare situazioni lavorative complicate e da Napoli si metteva quindi in viaggio per tornare a Civitavecchia e lì prendere servizio con turno 19.00/24.00. Qui il pretestuosamente motivato rifiuto di fornirgli attrezzatura di necessità; 73) essendo stato trasferito presso il suddetto Ufficio di Polizia di Frontiera di Civitavecchia e pertanto costretto a viaggiare frequentemente e con il treno per non incidere in maniera ancora più importante il rapporto con la figlia Mirella e la propria precaria situazione economica, il sottoscritto produceva quindi istanza per farsi assegnare un armadio, ove riporre la propria divisa e un cassettino blindato ove riporre l’armamento in dotazione individuale – per non essere costretto a portarseli dietro ogni qual volta (doc. 95); ebbene la risposta del Dirigente dell’Ufficio, fattagli comunicare per iscritto il mese successivo, fu decisamente negativa (doc. 96). Qui il pretestuosamente motivato rifiuto di fornirgli una stanza per riposare; 74) che nel periodo in cui è appartenuto al suddetto Ufficio di Polizia di Frontiera (circa due anni) tra un turno di servizio e l’altro di quelli che seguono: 19.00/24.00, 13.00/19.00, 7.00/13.00 e nella stessa giornata 24.00/7.00, per dormire o riposare il sottoscritto ha dovuto arrangiarsi giacendo sopra ad una branda da campeggio dove possibile (spogliatoio o locale doccia od un ufficio lasciato aperto) poiché – già fruendo di un alloggio di servizio presso la Caserma “Massaua” in Roma, che non poteva lasciare per mantenersi un punto di appoggio quando si recava a fare visita alla figlia – a dire del di lì Dirigente non era possibile assegnargliene un secondo e neanche informalmente. Tal anomala situazione era perfettamente risaputa presso tale ufficio; 75) con una lettera di avviso di recupero credito datata 15/01/2008 notificata al sottoscritto p. p. v. la mattina del 21/01/2008 – ovvero tre giorni prima dell’accredito del suo stipendio, perciò di fatto senza dargli il tempo di correre ai ripari eppur ben sapendo che lo stesso non può contare su ulteriori fonti di reddito e con due figlie cui dover badare – Chi dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura lo preavvisava di un conguaglio a debito pari ad euro 1.568,08 (relativo all’anno 2007) che sarebbe stato recuperato per il 50% dallo stipendio di quel mese di Gennaio e per il restante 50% dal seguente mese di Febbraio (doc. 97); 76) dopo che i ricorsi al T.A.R. Lazio, avverso i su descritti provvedimenti di destituzione e cessazione del servizio, erano stati giudicati fondati e perciò accolti, per la conseguente attribuzione degli stipendi arretrati (con interessi e rivalutazione) il sottoscritto dovette attendere molto ed infine richiederli, più volte e perentoriamente (doc. 98) e ancora attendere, con una prima parte di questi che gli venne infine attribuita ma con un conteggio effettuato però senza prima aggiornare il suo grado da Agente Scelto ad Assistente Capo (doc. 99) di fatto un bel risparmio (!). Vero che il sottoscritto avrebbe potuto ricorrere al T.A.R. del Lazio, ma sia per questioni economiche che di stanchezza e generica difficoltà – regolarmente verificandosi che tale genere di provvedimenti (anche alquanto numerosi) venivano adottati proprio nei periodi di festività, ovvero quando è alquanto complicato reperire un difensore (!) – preferiva lasciar correre. Qui si ignorò e giocò con sue gravissime problematiche familiari; 77) che il sottoscritto, dopo circa due anni di servizio prestati presso l’Ufficio della Polizia di Frontiera di Civitavecchia, produceva in data 3/02/2008 una istanza di trasferimento a Roma per motivi familiari (doc. 100) essendo venuto a conoscenza che la madre della propria figlia Mirella Greta aveva contratto la leucemia. Attesi circa quattro mesi senza ricevere riscontro in merito a tale istanza, il 23/5/2008 il sottoscritto ne produceva un altra per tentare almeno di farsi avvicinare a Roma e in tal senso indicava l’Ufficio della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma – Fiumicino pensandolo più attuabile poiché facente parte anch’esso parte V^ Zona Polizia di Frontiera. In data 13/7/2008, dopo ancora vana attesa di un riscontro e quindi ancora impossibilitato a fornire come avrebbe voluto la propria presenza e assistenza alla famiglia, si verificava il decesso della madre della propria figlia e quattro giorni dopo, ovvero in data 17/7/2008, ebbene sì solo allora, il sottoscritto veniva portato a conoscenza di essere stato aggregato presso il suddetto Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Roma – Fiumicino. Qui si cominciò a creargli i primi problemi ostacolanti il suo diritto/dovere di assistere la propria figlia; 78) a seguito di tali accadimenti familiari il sottoscritto prendeva con se la propria figlia Mirella Greta e vi andava a costituire il proprio attuale nucleo familiare, chiedendo (c/o il suddetto Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea) di essere autorizzato ad effettuare turni di servizio agevolato con orario 9.00/15.00 al fine di assistere questa continuativamente ed in particolare con la scuola dell’obbligo (doc. 101). Tale turnazione veniva sì concessa ma con difficoltà e dopo settimane di attesa. *** Quindi il sottoscritto lasciava l’alloggio di servizio della Polizia di Stato per andarsi ad occupare della propria figlia presso l’abitazione ove la stessa aveva sempre vissuto (di Via Augusto Genina civ. 10) ma anche qui però, come accaduto per lustri presso ogni precedente ambito della Polizia di Stato a cui questi era appartenuto, ben presto furono attuati nei suoi confronti comportamenti discreti e sistematici di molestia e provocazione con seguenti accuse tendenti a farlo apparire alla pari di un vandalo con possibili problemi psichici ad ogni sua rimostranza, eppur proporzionata, civile e di tutela ed anche qui rispecchiando precisamente quanto verificatosi per lustri presso ogni precedente ambito della Polizia di Stato a cui questi era appartenuto (di cui alle denunce – querele già prodotte all’A. G.) CIO’ PER OPERA E FOMENTO DI UN ANOMALO PERSONAGGIO, SINGLE E SFUGGEVOLE, RISPONDENTE AL NOMINATIVO DI: PASCALE GIUSE
    • Mi presento, sono un lettore del blog.
      Le chiedo, cortesemente, qual è il collegamento tra il suo post e l’articolo oggetto della pagina?

Rispondi a sherazade Cancella risposta

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...